Statuto

Art. 1 – Denominazione

È costituita l’Associazione sammarinese denominata “Associazione numismatica sammarinese”.
L’Associazione è un’iniziativa permanente a carattere volontario, apolitico e non persegue fini di lucro. L’appartenenza all’Associazione, che avviene per libera adesione, è certificata dal possesso della tessera sociale.

Art. 2 – Scopo Sociale

L’associazione ha lo scopo di promuovere, agevolare e diffondere gli studi relativi alle monete, alla carta moneta, alle medaglie ed affini ed in generale l’arte e la cultura del mondo antico. Per il conseguimento dello scopo sociale l’associazione può attendere in via meramente strumentale: alla pubblicazione di periodici e la diffusione di libri, all’allestimento di mostre (temporanee e/o permanenti) o manifestazioni numismatiche, all’attività di restauro e conservazione, alla formazione e cessione di collezioni sociali, all’organizzazione di convegni commerciali, alla promozione di ogni altra idonea iniziativa comunque attinente la numismatica e il collezionismo di manufatti dell’arte antica. Non può però svolgere attività commerciali.

Nel perseguimento dei propri fini l’Associazione è aperta alla collaborazione con strutture pubbliche, enti pubblici e privati ed organismi internazionali, che si occupano della medesima materia, ed in generale a collaborare con tutti coloro che operano nel settore culturale. L’associazione non ha fini di lucro ed ogni provento verrà reinvestito in attività dell’associazione stessa e in programmi deliberati per il raggiungimento dello scopo associativo.

Art. 3 – Diritti e Doveri degli Associati

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie ed i regolamenti interni, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.

Le attività organizzate dall’associazione saranno disciplinate da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea con la maggioranza dei presenti. Gli associati hanno diritto a:

a) partecipare a tutte le attività promosse e organizzate dalla associazione;

b) partecipare alle assemblee della associazione con uguale diritto al voto;

c) accedere alle cariche associative;

Gli associati hanno l’obbligo di: (i) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; (ii) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione e nei confronti di terzi; (iii) versare la quota associativa annua deliberata dall’assemblea;

Art. 4 – Criteri di Ammissione, Esclusione e/o Radiazione

Possono far parte dell’Associazione coloro che si interessano alle finalità dell’Associazione, sia sammarinesi che stranieri, che ne facciano richiesta al Presidente dell’Associazione. La qualifica di associato viene acquisita dietro domanda di ammissione diretta al Presidente, discussa dal Consiglio Direttivo, che delibererà sull’ammissione del nuovo associato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. Gli Associati verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota annuale da stabilirsi dal Consiglio Direttivo, che per il primo anno sarà determinata ai sensi dell’art. 11) dell’Atto Costitutivo, ovvero delle norme contenute nel presente Statuto.

L’esclusione dell’associato è sancita dal Consiglio Direttivo:

a) per recesso;

b) per mancato versamento della quota associativa trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza della fine anno solare;

La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei presenti, nei seguenti casi:

a) per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;

b) per grave violazione degli obblighi statutari e dei regolamenti interni approvati dall’assemblea;

c) per comportamenti e/o affermazioni illegittime che mirano a disonorare l’associazione.

Prima di procedere alla radiazione, devono essere contestati per iscritto all’interessato gli addebiti che allo stesso vengono mossi. Il provvedimento di radiazione dovrà essere comunicato, previa raccomandata con ricevuta di ritorno, all’associato radiato.

Contro il provvedimento di radiazione l’associato potrà presentare formale ricorso, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, ricorso sul quale deciderà l’Assemblea a maggioranza dei presenti

L’associato receduto, decaduto, escluso e/o radiato, non ha diritto alla restituzione delle quote associative annue versate.

Art. 5 – Durata

La durata dell’Associazione è fissata fino al 2050, con possibilità di proroga o anticipato scioglimento in forza di legge o per delibera assembleare.

Art. 6 – Sede

L’Associazione ha la propria sede in Dogana (R.S.M.) – Via Consiglio dei Sessanta n. 99.

Art. 7 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Segretario;

f) Il Tesoriere.

I soci si distinguono in onorari, benemeriti, perpetui, ordinari e aggregati. Tutti i soci hanno pari dignità, uguali diritti e doveri ma hanno diritto al voto solo se hanno compiuto il diciottesimo anno di età e possono essere eletti alle cariche sociali dopo aver compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 8 – Assemblea

L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno per convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno  un quarto dei soci effettivi.

Questa, delibera i bilanci annuali, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, stabilisce le linee di attività dell’Associazione, approva le quote sociali.

I temi da dibattere in ogni assemblea devono essere esattamente indicati nell’avviso di convocazione da inviarsi mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma, tramite e-mail, o con qualunque altro mezzo idoneo almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea medesima.

Art. 9 – Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea si costituisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, ed in seconda convocazione, da effettuarsi almeno un’ora dopo la prima, con la presenza di qualsiasi numero di soci con i medesimi requisiti.

Tutte le deliberazioni, compresa la modifica del presente statuto e la decisione sul ricorso presentato dall’associato radiato, ad esclusione dello scioglimento dell’associazione, devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Di ogni assemblea verrà redatto idoneo verbale a cura di un Segretario designato dal Presidente fra i presenti.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto con voto dall’Assemblea, ha durata di tre anni e può essere in tutto o in parte riconfermato anche più volte. Le cariche associative sono gratuite.

Si compone di un numero di membri da 3 a 5. L’associazione potrà nominare un Presidente Onorario. Si fa luogo a rinnovo anticipato del Consiglio Direttivo nella sua totalità quando esso venga a perdere per qualsiasi ragione la maggioranza dei suoi membri; in caso diverso i dimissionari, vacanti o decaduti, sono surrogati con le persone che nella elezione precedente li seguono nell’ordine per numero di voti.

Art. 11 – Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta all’anno per convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due suoi componenti ed è valido se è presente la maggioranza dei membri. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma, tramite e-mail, o con qualunque altro mezzo idoneo da inviarsi almeno otto giorni prima della data di svolgimento della riunione del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Qualora un componente il Consiglio Direttivo risulti assente ingiustificato per almeno quattro sedute consecutive verrà automaticamente sostituito secondo quanto previsto dall’Art. 10.

Art. 12 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di mettere in atto le deliberazioni dell’Assemblea, di porre allo studio le iniziative più idonee al raggiungimento dello scopo sociale, di intraprendere ogni azione per ottenere l’applicazione delle leggi che riguardano il campo di azione dell’Associazione, di proporre la quota associativa, di amministrare il patrimonio e le entrate finanziarie dell’associazione redigendo alla fine di ciascun anno solare un rendiconto consuntivo da sottoporre all’esame e approvazione dell’assemblea entro il mese di febbraio di ogni anno. Tale rendiconto sarà redatto con il criterio della cassa anche se non dovranno mancare precisazioni di carattere patrimoniale.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente e in ogni sede l’Associazione e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, dei quali organismi è il materiale esecutore. Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli associati, rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Art. 14 – Vice Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce integralmente il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea degli associati.

Art. 15 – Segretario

Il Segretario ha il compito di redazione e tenuta dei verbali, della corrispondenza, del tesseramento e dell’archivio. E’ eletto in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Tesoriere

Al Tesoriere, il quale è eletto in seno al Consiglio Direttivo, compete la tenuta dei libri contabili e della amministrazione e la redazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 17 – Esercizio Finanziario

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale deve essere redatto il Bilancio sociale dell’esercizio decorso. Nel bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e in caso di avanzi di gestione quest’ultimi dovranno essere destinati a fini sociali e culturali di cui allo scopo sociale dell’Associazione.

Art. 18 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali

b) da ogni altra entrata in conformità agli scopi non lucrativi dell’Associazione compresi lasciti e donazioni che saranno eventualmente fatti in suo favore dagli stessi soci o da terzi e il ricavato derivante dalla organizzazione delle collezioni formate nell’ambito dello scopo sociale

Art. 19 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea a maggioranza dei soci regolarmente iscritti. All’atto della decisione di scioglimento l’assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e l’eventuale compenso.

Estinte interamente le passività sociali l’eventuale patrimonio o residuo attivo verrà devoluto al Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro.

Art. 20 – Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le leggi ed i regolamenti vigenti nella Repubblica.

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